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emergenza cimiteriale


ORDINANZA COMMISSARIALE EX L. 197/2022, ART. 1, CO. 848-849 

RIDUZIONE DA SEI A CINQUE ANNI DEL TURNO DI ROTAZIONE NEI CAMPI DI INUMAZIONE PRESSO

IL CIMITERO DI S. MARIA DEI ROTOLI.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA CIMITERIALE

 

ORDINA

 il turno di rotazione delle fosse nei campi di inumazione presso il cimitero di S. Maria dei Rotoli è ridotto da sei a cinque anni. Pertanto, l’esumazione ordinaria può avvenire con cadenza quinquennale dall’inumazione del feretro.

 Le salme che, in occasione delle esumazioni, si dovessero trovare mineralizzate dovranno essere raccolte in apposito contenitore zincato e collocate a deposito in attesa dello spirare dei sei anni dall’inumazione, anche in assenza di domanda di concessione di celletta ossario. Al maturarsi di detta scadenza, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dei congiunti, saranno collocate presso l’ossario comune.

 È fatto onere all’Ufficio Autonomo Servizi Cimiteriali, anche per il tramite della società partecipata Reset, di informare con congruo anticipo i familiari dei defunti delle operazioni cimiteriali conseguenti al presente provvedimento.

 Si faccia ricorso ad apposito avviso, da pubblicare all’Albo Pretorio on line, nel sito istituzionale del Comune, nel portale dei Servizi Cimiteriali, all’ingresso del Cimitero e in prossimità degli stessi campi di inumazione interessati dal presente provvedimento.

 

Comunicazione di avvio del procedimento di revocA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA CIMITERIALE

RENDE NOTO 

quanto segue:
 Con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente avviso si emetteranno, ai sensi dell’art. 92, co. 2, DPR 285/1990, come richiamato dall’art. 62, co. 4, del locale regolamento cimiteriale, le determinazioni dirigenziali di revoca delle sepolture gentilizie in cui non avvengono tumulazioni di salme da oltre 50 anni.


 Le sepolture dichiarate revocate ai sensi della normativa di cui sopra saranno soggette all’esecuzione delle operazioni di estumulazione e riunione resti delle salme ivi deposte, con ricollocazione delle cassette ossario nel medesimo sepolcro. 

Al fine della comunicazione ai congiunti delle salme da estumulare, stante la sussistenza delle medesime ragioni di massima urgenza, si farà ricorso ad avviso analogo al presente, riportante la data di effettuazione delle operazioni.


 È fatta salva la facoltà degli aventi titolo di inoltrare memorie ed osservazioni entro il termine riportato al primo punto.


 Il presente avviso sarà pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio on line, nel sito istituzionale del Comune, nel portale dei Servizi Cimiteriali, all’ingresso del Cimitero e, possibilmente, sugli stessi sepolcri.

Gestione defunti a deposito temporaneo in sepolture gentilizie –
Non perpetuità delle concessioni cimiteriali.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA CIMITERIALE

ORDINA

1. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono sottoposti al regime di demanio pubblico ai sensi dell’art. 824 del Codice Civile; pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d’uso del bene, restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.

2. Tutte le concessioni rilasciate a carattere perpetuo sono da ritenersi a tempo determinato non superiore a 99 anni, salvo rinnovo da chiedersi ad istanza dell’avente diritto prima della scadenza del predetto termine ovvero di quello disposto dall’Amministrazione Comunale per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente articolo, secondo le modalità di cui all’art. 70. All’atto del rinnovo, almeno uno dei loculi liberi entra nella disponibilità dell’Amministrazione comunale.

3. È fatto salvo il diritto del concessionario e/o degli aventi diritto in sepolture in cui sono collocati feretri a titolo di deposito temporaneo ex ordinanze sindacali 2010/2017 a beneficiare, solo in caso di effettiva necessità connessa a decessi familiari, della liberazione del numero corrispondente di loculi utilizzati dall’Amministrazione comunale senza indugio e ad onere e spese dell’Amministrazione.

detrazione fiscale spese funerarie

A seguire, vi presentiamo, un breve articolo sui sistemi e le procedure ai fini della detrazione fiscale delle spese funerarie.

Il sistema per detrarre le spese di un funerale dalle tasse è piuttosto semplice ed alla portata di tutti, qui troverete tutte le informazioni necessarie fermo restando che la ditta resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o consulenze. 

FRUIBILITA’

La detrazione può essere richiesta nel caso di morte dei soggetti indicati dall’art. 433 del Cod. Civ., in particolare genitori,coniuge,figli,fratelli e sorelle ed in mancanza di parenti prossimi anche di suocero,generi e nuore, in tutti i casi non è necessario che il richiedente sia convivente o a carico. 

Inoltre, dalla Legge di Stabilità 2016 è possibile usufruire di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi anche in assenza di vincoli di parentela.

SOMMA DETRAIBILE

L’importo, riferito a ciascun decesso non può essere superiore a 1.550,00 euro per ogni servizio funebre .Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.

COSA  SI INTENDE PER SPESE FUNEBRI

Per spese funebri si intendono quelle che servono per il trasporto al cimitero e per la sistemazione della salma, ad esempio nei loculi, immissione e tumulazione nella sepoltura o cappella. SONO ESCLUSE LE SPESE PER GLI ACCESSORI FUNEBRI e tutto quello differente dal trasporto e sistemazione della salma..

COME RICHIEDERE LA DETRAZIONE DELLE SPESE FUNEBRI

Emessa la fattura, si ricorda che a prescindere dell’importo della fattura, il richiedente potrà detrarre solo il 19% di  1.550,00 euro. 

Lo stesso contribuente può detrarre le spese funebri per più decessi avvenuti nello stesso anno.

Nel caso di più eventi occorre compilare più righi riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA

Sez. V – Manutenzione della sepoltura

  1. Le spese di costruzione e di manutenzione di tombe, manufatti e corredi funebri relativi a sepolture private sono ad esclusivo carico dei concessionari.
  2. I concessionari delle sepolture ed i loro successori hanno l’obbligo di curarne la regolare manutenzione ed il dovuto decoro.
  3. Qualora le tombe ed i monumenti vengano lasciati in stato di palese abbandono o dovessero minacciare rovina, il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, anche dietro segnalazione della Direzione del Cimitero, intimerà ai titolari della sepoltura, individuati ove occorra anche con avviso per pubblica affissione o con altri mezzi ritenuti idonei, di eseguire le riparazioni ritenute necessarie ed indifferibili per rimettere le opere in condizione di decoro, sicurezza ed igiene, fissando all’uopo un termine non superiore a giorni 90.
  4. Qualora gli aventi diritto non ottemperassero alla intimazione di cui al comma 3 nei termini il Servizio di cui sopra avvierà le procedure di decadenza della concessione, ai sensi dell’art.85 lett.

d), provvedendo alla successiva rassegnazione del terreno o del manufatto. In questo caso la Sezione Tecnica del servizio Gestione Impianti Cimiteriali valuterà se la sepoltura è suscettibile di ripristino ovvero sia in condizione di irrecuperabilità. Alle riparazioni necessarie o all’eventuale demolizione provvederà l’Amministrazione con proprio personale.

  1. Per gli interventi conservativi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non comportino modifiche del progetto approvato e del manufatto esistente, l’avente diritto dovrà presentare apposita domanda al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, corredata da una relazione tecnica, che descriva le opere che intende realizzare, sottoscritta, ove necessario, da un tecnico abilitato competente a seconda della natura delle opere di che trattasi. Il Servizio suddetto, verificata la compatibilità delle opere con il progetto originariamente approvato con le previsioni regolamentari e del Piano Cimiteriale, nonché delle sue norme di attuazione, e previo ottenimento dei nulla osta di volta in volta necessari, rilascerà l’autorizzazione, che sarà portata a conoscenza dell’interessato e della Direzione del Cimitero; quest’ultima acconsentirà all’inizio dei lavori previa acquisizione delle dichiarazioni di cui alle lettere b) e C) dell’art.98.
  2. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, per gli interventi di riparazione e/o apposizione di lapidi, rivestimenti, parti scultoree, cippi, iscrizioni e arredi funerari sarà necessario munirsi soltanto dell’autorizzazione del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali rilasciata dalla competenze Sezione Tecnica, previa acquisizione dei nulla osta eventualmente richiesti. Anche detta autorizzazione sarà trasmessa, oltre che all’interessato, alla Direzione del Cimitero; a seguito di essa l’avente diritto è immediatamente abilitato ad effettuare gli interventi richiesti.
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